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italia.it: annullata dal TAR la gara da 2 milioni di euro sui contenuti [6/6]

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[Post aggiornato dopo la pubblicazione]

Il giorno 7 dicembre 2011 il TAR del Lazio, in udienza pubblica, ha accolto il ricorso di Unicity S.p.A. avente ad oggetto la gara per “Assegnazione dei servizi tecnici relativi alla redazione del portale nazionale del turismo http://www.italia.it”:  ha quindi annullato l’aggiudicazione di gara ed ogni atto conseguente, collegato e presupposto ed infine ha condannato Promuovi Italia S.p.A. (stazione appaltante) e Monrif S.r.l. al pagamento delle spese legali.

A meno di successivo ricorso al Consiglio di Stato, da proporsi entro 60 gg., la gara è annullata e da rifare.
Davvero non c’è pace per il progetto del portale italia.it.

N. 09681/2011REG.PROV.COLL.
N. 00088/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso n. 88 del 2011 [click QUI e poi QUI], proposto da Unicity S.p.A., nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Scanzano, Elio Leonetti ed Alfredo Vitale, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via XXIV Maggio n. 42, presso lo studio legale Chiomenti;

contro

Promuovi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Menaldi e Pasquale Cristiano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Barberini n. 3;

nei confronti di

Soc Monrif Net Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Soc Paesionline Srl, Soc Zeppelin Group Srl;

per l’annullamento

– del provvedimento di Promuovi Italia S.p.A., in data 1° dicembre 2010, prot. n. OC/1000-10/rdf, avente ad oggetto “procedura di gara per l’assegnazione dei servizi tecnici relativi alla redazione del portale nazionale del turismo http://www.italia.it – comunicazione risultanze di gara ex art. 79 D.Lgs. n. 163/06”;

– della deliberazione del C.d.A. di Promuovi Italia S.p.A. del 25 novembre 2010 e della “nota al C.d.A.” avente ad oggetto “gara per l’assegnazione dei servizi tecnici relativi alla redazione del portale nazionale del turismo http://www.italia.it – Aggiudicazione”;

– di tutti i verbali della commissione di gara;

– di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale;

– quaten opus [trad. : per quanto necessario] del bando di gara inviato alla pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 18 maggio 2010, avente ad oggetto “Assegnazione dei servizi tecnici relativi alla redazione del portale nazionale del turismo http://www.italia.it” e del bando (versione integrale) pubblico sul sito internet di Promuovi Italia S.p.A. (www.promuovitalia.it) e del capitolato tecnico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Promuovi Italia Spa e di Soc Monrif Net Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone in ordine al ricorso indicato in epigrafe:

– respinge il ricorso incidentale proposto da Monrif Net s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito da Monrif Net s.r.l., Paesionline s.r.l., Zeppelin Group s.r.l.;

– accoglie, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, il ricorso principale proposto da Unicity S.p.A.; e, per l’effetto, annulla gli atti con tale strumento di tutela avversati;

– condanna Promuovi Italia S.p.A. e Monrif Net s.r.l., nella persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Unicity S.p.A., in ragione, rispettivamente, di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00) e di € 2.500,00 (euro duemila e cinquecento/00);

– dispone, ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, che il dispositivo della presente sentenza venga pubblicato nel termine ivi previsto;

– ordina che che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere

L’ESTENSORE                                                                                                  IL  PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/12/2011
(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da notare che il TAR del Lazio si era già espresso il 27/01/2011 respingendo in prima istanza il ricorso di Unicity SpA con ordinanza cautelare ed in camera di consiglio, escludendo

nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, che gli argomenti esposti dal ricorrente principale rivelino elementi di incontroversa fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare.

Successivamente,  con ordinanza collegiale del 29/04/2011, aveva invece accolto il ricorso imponendo a Promuovi Italia S.p.A. di depositare in giudizio copia autentica della documentazione richiesta il 20/12/2010 da Unicity S.p.A: atti al cui accesso era stato opposto inspiegabilmente  diniego; alla faccia della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e del legittimo interesse del ricorrente a prenderne visione.


Nel dettaglio:


Promuovi Italia, con la gravata nota del 3 marzo 2011 [ndb. due mesi dopo la richiesta!!] , ha comunicato alla ricorrente Unicity che “il procedimento relativo alla verifica dei prescritti requisiti da parte della scrivente Stazione appaltante è ancora in corso”; e che, pertanto, l’accesso alla relativa documentazione sarebbe stato “consentito al termine delle operazioni di verifica, del quale verrà dato pronto avviso alla Società interessata che potrà quindi prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti”.
[ndb. peccato fosse già stata indicata al 18/01/2011 la scadenza del termine dilatorio per la stipula del Contratto di servizio ed al 11/12/2010 quella per l’accesso agli atti del procedimento] 

La determinazione, il cui contenuto è stato sopra riportato, ha dunque disposto un differimento dell’accesso sollecitato dall’odierna ricorrente, motivando la denegata immediata ostensibilità dei richiesti elementi documentali con riferimento al perdurante svolgimento delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicataria.

Secondo il TAR però

Tali motivazioni non si prestano a condivisione.

Escluso che vengano in considerazione, nella fattispecie all’esame, esigenze di tutela degli interessi privati o di quelli pubblici dell’Amministrazione (peraltro non evidenziati da Promuovi Italia nella nota di che trattasi), va ulteriormente osservato come il disposto differimento non rechi alcuna indicazione di carattere temporale (diversamente rispetto a quanto stabilito dal comma 3 del riportato art. 9): piuttosto limitandosi – invero genericamente – ad individuare nel momento di perfezionamento delle operazioni di verifica (asseritamente ancora in corso) il presupposto per consentire la conoscibilità dei documenti richiesti da Unicity.

Nell’osservare come i rilievi documentali oggetto di accesso concernano gli elementi dimostrativi del possesso, da parte dell’aggiudicataria ATI Monrif Net, dei requisiti ex art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 (venendo, per l’effetto, in considerazione atti necessariamente già acquisiti dalla procedente Amministrazione; e, pertanto, insuscettibili di essere dalla stessa “formati” nel corso del procedimento preordinato alla verifica del possesso dei requisiti), va ulteriormente escluso che il differimento dell’accesso trovi elementi giustificativi nella speciale disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006.
[ndb: secondo il bando di gara, pag. 9-10, si tratta di dichiarazioni e documenti da allegare nella busta A che attengono al codice dei contratti ed a possibili condizioni di inammissibilità alla partecipazione di gare pubbliche]

L’evidente non riconducibilità della fase procedimentale di verifica del possesso dei requisiti, successiva all’aggiudicazione, ad alcuna delle ipotesi contemplate dal riportato art. 13 consente di escludere che il differimento dell’accesso, come sopra opposto da Promuovi Italia alla richiesta avanzata dall’odierna ricorrente, trovi legittimo fondamento nelle relative previsioni.

 —

Nel caso del portale italia.it il malvezzo di negare più o meno indebitamente e/o con pratiche dilatorie l’accesso a documenti di gara può contare, storicamente, su precedenti illustri; e con più di una replica.


Ma poi è lecito chiedersi: perché?

Per una controversia di carattere meramente amministrativo sono dunque trascorsi dodici mesi durante i quali il progetto del portale italia.it è rimasto praticamente in sospeso.
Quanto tempo e denaro inutilmente perso servirà ancora in caso di probabile ricorso al Consiglio di Stato?
Una rapida occhiata alle date delle sentenze, nel confronto con le corrispondenti date dei dispositivi dei TAR, lascia facilmente concludere: almeno altri 6-12 mesi.

Speriamo che il CdA di Promuovi Italia decida diversamente: di danni, al momento, ne hanno fatti abbastanza.

POST PRECEDENTI:

Written by frap1964

dicembre 10, 2011 a 15:45

12 Risposte

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  1. Amen

    😉

    luciano ardoino

    dicembre 10, 2011 at 18:39

    • Al 99,9% Promuovi Italia ricorrerà al Consiglio di Stato, secondo me.
      Col risultato che si bloccherà tutto, minimo minimo, per altri 6-12 mesi.
      Avessero un po’ di sale in zucca, ne approfitterebbero per fermare il tutto definitivamente e ripensare da capo cosa fare di quei soldi.
      Non contiamoci, però.
      Nel frattempo paghiamo i 5 project managers…

      frap1964

      dicembre 10, 2011 at 19:48

  2. […] Gnudi decida per un salutare avvicendamento, anche tenuto conto dei brillanti risultati e del recente pronunciamento del TAR del Lazio circa la gara da due milioni di euro per i contenuti del portale […]

  3. -Dai documenti sopra pubblicati non leggo da nessuna parte che la gara è stata annullata. Come fate ad esserne sicuri se non sono ancora pubbliche le motivazioni della sentenza?

    -Per quanto riguarda la questione dell’accesso agli atti, non è che tutto quel tempo è servito a promuovitalia per ricevere da tutte le amministrazioni (agenzia delle entrate, inps, tribunali, etc ) le informazioni necessarie a verificare il corretto comportamento dei concorrenti verso il fisco e i propri dipendenti? Non pensate che aggiudicare (senza verificare) una gara a qualcuno che non è leale con lo Stato, questa sì che sarebbe mala amministrazione?

    Giorgio Nardi

    dicembre 15, 2011 at 11:32

    • Se il TAR scrive che

      – accoglie, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, il ricorso principale proposto da Unicity S.p.A.; e, per l’effetto, annulla gli atti con tale strumento di tutela avversati;

      e gli atti avversati sono evidentemente tutti quelli indicati dopo “per l’annullamento”

      logica fa ritenere che quegli atti siano stati evidentemente annullati. Nei limiti che ovviamente saranno indicati in motivazione. Il che lascia ad es. presupporre che probabilmente bando e capitolato non saranno integralmente nulli, ma parte dei verbali e l’aggiudicazione definitiva, invece, probabilmente sì, se sono state riscontrate irregolarità procedurali. Altrimenti cosa avrebbero accolto, in concreto? E perché condannare al pagamento delle spese legali?
      Dopodiché senza poter leggere le memorie e la motivazione, più nel dettaglio è difficile entrare.
      Peraltro leggendo l’oggetto del ricorso (vedi link nel post) si legge: ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA e si lascia intendere che ci fosse pure una conseguente richiesta di danni.

      L’aggiudicazione definitiva di gara è stata fatta dal CdA il 25.11.2010.
      Scrive Promuovitalia nel documento linkato nel post (prot. n. OC/1000-10/rdf):

      Con deliberazione del C.d.A. del 25.11.2010, la Stazione appaltante ha approvato i verbali di gara, aggiudicando in via definitiva i servizi in oggetto al citato… ecc. ecc.

      Che significa? Che prima aggiudicano e solo poi verificano e quindi serve tempo ulteriore prima di esporre atti che dovrebbero invece aver già acquisito prima di aggiudicare definitivamente…???
      Altrimenti, a casa mia, si aggiudica in via provvisoria e non definitiva.

      Comunque è il TAR e non questo blog che nel dispositivo di sentenza scrive (e spiega il perché) si può:

      escludere che il differimento dell’accesso, come sopra opposto da Promuovi Italia alla richiesta avanzata dall’odierna ricorrente, trovi legittimo fondamento nelle relative previsioni.

      Il blog, nel merito, si è limitato a riportare considerazioni e conclusioni del TAR del Lazio, ricordando nel contempo gli illustri precedenti già verificatisi per il progetto “Scegli Italia” (versione 1.0 del portale italia.it).

      frap1964

      dicembre 15, 2011 at 20:28

  4. […] i contratti in essere, le spese sostenute e le procedure di qualsiasi genere avviate, che abbiano o abbiano avuto utilità reale per l’effettivo ed efficace rilancio dell’immagine dell’Italia. […]

  5. […] principio, sarebbe interessante sapere dal ministro come pensa di uscire, concretamente, dall’empasse della gara annullata di Promuovi Italia sui contenuti del portale e cosa pensa di fare dei contratti di consulenza degli “esperti” nominati dal suo […]

  6. […] di Stato avrebbe definitivamente annullato la gara sui contenuti del portale italia.it già annullata dal TAR del Lazio nel dicembre 2011. Evidentemente era stato proposto ricorso. Al momento il dispositivo di sentenza […]

  7. […] la sentenza del TAR del Lazio n. 10288 del 29/12/2011 e l’ordinanza n. 526 del Consiglio di Stato del 07/02/2012, Promuovi Italia, […]

  8. […] definitivamente la gara a Unicity SpA Pubblicato il aprile 1, 2012 da magicitaly Dopo la sentenza del TAR del Lazio n. 10288 del 29/12/2011,  l’ordinanza n. 526 del Consiglio di Stato del 07/02/2012 e […]

  9. […] principio, sarebbe interessante sapere dal ministro come pensa di uscire, concretamente, dall’empasse della gara annullata di Promuovi Italia sui contenuti del portale e cosa pensa di fare dei contratti di consulenza degli “esperti” nominati dal suo […]

  10. […] di una serie di progetti correlati al settore del turismo italico. Nel 2010, come riportano le cronache, la società condusse brillantemente una gara da 2,5 milioni di euro per i contenuti del portale […]


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